Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna

Statuto

1)            COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FSRER ETS

1.a. Costituzione.

La Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna ETS (FSRER ETS), libera Associazione senza fini di lucro costituita in Bologna il 3 ottobre 1974, (Atto Notarile A. Bagatti, Modena, Rep. 61224/4523, registrato il 16/06/1977 al numero 3884), ed Ente del Terzo Settore ai sensi del Codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, rappresenta attraverso le proprie strutture elettive o designate i Gruppi Speleologici attualmente federati e svolge i propri compiti istituzionali in base a tale rappresentanza nelle relazioni con Enti pubblici e privati, istituti universitari, singoli studiosi e ogni altro ente o organizzazione che si occupi di speleologia anche occasionalmente, in sede locale, nazionale e internazionale.

Nelle relazioni speleologiche internazionali (UIS) la FSRER è rappresentata dalla Società Speleologica Italiana.

La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “Ente del Terzo Settore-ETS”, contestualmente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla già menzionata iscrizione l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “La Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna Ente del Terzo Settore”, in sigla “FSRER ETS”. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

1.b. Scopi

La FSRER trae origine dalla Commissione Catastale Regionale, costituita nel 1953 dai Gruppi Speleologici dell’Emilia-Romagna al fine di provvedere alla costituzione, alla conservazione e all’aggiornamento del Catasto delle cavità naturali ed artificiali della Regione. Oltre questo compito istituzionale, la Federazione promuove e coordina le attività di ricerca speleologica nel territorio regionale, le azioni volte alla conoscenza, allo studio, alla protezione e alla tutela dei beni culturali ambientali e paesaggistici presenti nelle zone carsiche e aree di interesse speleologico, alla valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici e delle cavità artificiali di interesse storico, culturale, sociale e antropologico, cura la pubblicazione del Catasto delle cavità naturali e artificiali della Regione e dei risultati conseguiti dalle ricerche, la diffusione della Speleologia e la prevenzione degli incidenti in grotta.

Promuove e svolge indagini e ricerche scientifiche di carattere speleologico, speleo-archeologico, ecc.

Cura la pubblicazione dei risultati conseguiti nelle attività svolte e organizza convegni, congressi, seminari, borse di studio, campi di lavoro, mostre, corsi e ogni altra iniziativa di carattere sociale e culturale inerente alla Speleologia e all’ambiente di interesse speleologico.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare, l’Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

  1. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  2. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  3. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n.117/2017.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati e a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo che documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di Bilancio.

2) LEGGE REGIONALE, SEDE E PATRIMONIO DELLA FSRER

La Federazione opera in base al presente Statuto e, nel rapporto con la Regione Emilia-Romagna, in conformità alla L.R. n° 9 del 10 luglio 2006.

La FSRER elegge la propria sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via C. Jussi, 171, Casa Luigi Fantini, Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa.

Il Catasto Regionale delle aree di interesse speleologico, delle cavità naturali e di quelle artificiali di interesse storico e culturale è di proprietà della FSRER; le documentazioni e gli elaborati cartografici che lo compongono sono conservati presso la sede o altro luogo indicato dal Consiglio Direttivo (CD).

La FSRER, tramite il suo CD, può in ogni modo delegare uno o più Gruppi federati a dare esecuzione a programmi, interventi o consulenze tecnico scientifiche per conto della Federazione.

La FSRER può stipulare contratti, convenzioni, accordi di reciprocità o collaborazione, permanente o temporanea, con altri Enti pubblici o privati, gestire direttamente o partecipare, assieme a società anche di capitali, alla gestione di aree di interesse speleologico che hanno scopi affini agli interessi della FSRER, assumere iniziative di tutela giuridica e giudiziaria dell’ambiente carsico e di interesse speleologico; svolgere attività di tutela, conservazione, ripristino ambientale e cura degli ambienti carsici e di interesse speleologico; proporre linee guida, normative o regole amministrative su tematiche di tutela dell’ambiente carsico e di interesse speleologico; compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare necessari e utili alla realizzazione degli scopi sociali. La FSRER si dota inoltre di tutti gli strumenti tecnici, politici e amministrativi ritenuti utili al raggiungimento dei fini sociali. La FSRER svolge la propria azione e utilizza le risorse economiche per attività svolte nell’ambito regionale o ad esse strettamente correlate. Uno o più Gruppi Speleologici federati insieme, possono essere delegati a svolgere, in tutto o in parte, incarichi o interventi assunti dalla FSRER.

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1)            quote e contributi degli associati;

2)            eredità, donazioni e legati;

3)            contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

4)            contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

5)            entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6)            proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7)            erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8)            entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9)            ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In nessun caso la Federazione tutelerà o promuoverà interessi economici, politici o sindacali delle componenti federate. È espressamente esclusa la remunerazione degli incarichi e delle prestazioni, anche professionali, svolte dai Soci dei Gruppi federati in nome e per conto della FSRER.

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione.

I documenti di bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.

3) APPARTENENZA ALLA FSRER

I Gruppi Speleologici federati hanno il dovere di operare fra loro in stretta collaborazione, seguendo i programmi elaborati e partecipando alle attività promosse dalla Federazione.

I Gruppi Speleologici federati conserveranno la propria autonomia amministrativa e operativa in ogni ambito e possono liberamente operare a livello nazionale e internazionale se in coerenza con gli scopi sociali della FSRER.

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto. I Gruppi federati hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l’Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i Gruppi Speleologici fondatori e tutti coloro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3a) Diritti e doveri dei Gruppi Speleologici federati

I Gruppi Speleologici federati hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo; il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I Gruppi Speleologici federati sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

4) ORGANI DELLA FSRER

Sono organi della Federazione: l’Assemblea Generale dei Gruppi federati, il Consiglio Direttivo (CD), il Presidente, l’Organo di controllo (qualora la normativa lo imponesse D.lgs. 117/17).

4.a. Le Assemblee

L’Assemblea dei Gruppi Speleologici federati può essere:

  • Ordinaria: convocata dal CD almeno due volte l’anno di cui una entro i primi quattro mesi dell’anno per l’approvazione del rendiconto annuale;
  • Straordinaria: convocata dal CD, dall’eventuale Organo di Controllo o a seguito della richiesta di almeno la metà dei Gruppi federati. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Nelle Assemblee i Gruppi federati sono rappresentati da due Soci come indicato al successivo punto 5; possono inoltre partecipare in qualità di uditori altri soci del Gruppo. Essi esprimono congiuntamente un solo voto in nome e per conto dell’Associazione rappresentata. Le Assemblee sono convocate con comunicazione scritta contenente gli argomenti iscritti all’O.d.G., la data, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione. L’avviso dovrà essere inoltrato ai Gruppi Speleologici federati almeno 15 gg. prima della data fissata mediante posta elettronica o altro mezzo.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei Gruppi federati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte con voto palese a maggioranza semplice dei Gruppi federati presenti; lo scrutinio segreto dei voti è ammesso unicamente per le procedure di elezione degli Incaricati. Le deliberazioni assunte con le maggioranze richieste, qualora siano conseguenza di discussioni previste nei punti iscritti all’O.d.G., saranno impegnative per tutti i Gruppi federati. I verbali delle riunioni dovranno contenere solo le deliberazioni assunte e, in forma concisa, le eventuali dichiarazioni il cui inserimento sia stato espressamente richiesto dai Delegati.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l’Assemblea può svolgersi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche (sistemi audio – video) che saranno individuate dall’Organo direttivo.

Resta fermo l’obbligo di garantire l’immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell’Assemblea con modalità telematiche, quest’ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

4.a.1. L’Assemblea Generale Ordinaria

Compete all’Assemblea Generale Ordinaria (AGO): 1) l’approvazione della relazione sulle attività condotte dal CD e dalla FSRER; 2) la formulazione di proposte e indirizzi per la gestione generale della Federazione; 3) l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi; 4) la ratifica dell’ammissione o del decadimento di un Gruppo Speleologico proposte dal CD; 5) la discussione ed ogni deliberazione in merito agli argomenti iscritti all’O.d.G. e a quelli inseriti nella voce “varie ed eventuali”, purché queste ultime non comportino modifiche a quanto già deliberato, o variazioni di bilancio; 6) l’elezione del Presidente, del Vicepresidente, dei cinque Consiglieri del CD, del Tesoriere e dell’eventuale Organo di Controllo; 7) la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 8) la destinazione di eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali; 9) la delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Gruppi Speleologici federati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

4.a.2. L’Assemblea Generale Straordinaria

Spetta all’Assemblea Generale Straordinaria (AGS) ogni decisione inerente a questioni Statutarie o Regolamentari, ivi compreso lo scioglimento della FSRER e l’inserimento di modifiche o integrazioni allo Statuto e al Regolamento, se adottato. Qualora si verifichino le dimissioni del Presidente e del Vicepresidente, o della metà più uno dei Consiglieri, l’AGS, ovvero il Segretario o il membro più anziano del CD rimasto in carica, oppure, se costituito, l’Organo di Controllo convocano l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.

L’O.d.G. dell’AGS non può prevedere l’inserimento della voce “varie ed eventuali”.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4.b. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (CD) espleta l’incarico per la durata di tre anni, è l’organo direttivo ed esecutivo della Federazione e ne fanno parte i cinque Consiglieri, il Presidente e il Vicepresidente, Soci maggiorenni iscritti ai Gruppi federati. Nel CD non possono essere presenti più di due Soci appartenenti allo stesso Gruppo federato. I suoi membri sono rieleggibili.

Il CD opera in base alle linee di sviluppo dell’attività e ai programmi deliberati in Assemblea e non può assumere decisioni che prevedano spese eccedenti la disponibilità del bilancio. Nomina nel proprio ambito il Segretario, con compiti di coordinamento e collegamento. Le riunioni del CD sono valide qualora sia presente la metà più uno degli Incaricati (Presidente, Vicepresidente e Consiglieri); le deliberazioni, espresse palesemente, vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. La responsabilità finanziaria e fiscale si intende delegata temporaneamente al CD nei limiti del suo mandato e del bilancio preventivo approvato dai Gruppi federati in Assemblea; questi ultimi restano collegialmente responsabili, in solido della gestione finanziaria e fiscale della Federazione, nonché dell’amministrazione del suo patrimonio. I Consiglieri debbono accettare l’incarico in sede di Assemblea, al momento della comunicazione dell’esito delle elezioni, dichiarandosi con ciò disponibili ad assolvere funzioni esecutive e non meramente consultive. Di ogni riunione del CD viene redatto apposito verbale che viene trasmetto ai rappresentanti dei Gruppi federati.

Il Consiglio direttivo:

  • predispone bilancio o rendiconto;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell’Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l’utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l’identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell’Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

4.c. Il Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Federazione, firma per essa ed è, con il Tesoriere, l’unico ad avere accesso al conto corrente bancario della FSRER. Convoca il CD, tramite il Segretario, ogniqualvolta lo ritenga necessario e in ogni caso qualora ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o il Tesoriere, o l’eventuale Organo di Controllo. Svolge tutte le attività urgenti che ritiene opportune in attesa di riferire compiutamente al Consiglio Direttivo.

4.d. Il Vicepresidente

Espleta tutte le mansioni del Presidente, in sua assenza.

4.e. Il Segretario

Ha il compito di diramare le convocazioni delle Assemblee, conservando traccia delle comunicazioni di avvenuta ricezione, di curare il collegamento e il coordinamento fra il CD e i Gruppi federati e fra il CD e le Commissioni. Si occupa inoltre di redigere i verbali delle assemblee e di trasmetterli ai Gruppi federati. In caso di sua assenza il verbale sarà redatto dal consigliere più giovane presente all’Assemblea.

4.f. Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017.

L’Organo di Controllo, se nominato:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5) RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI FEDERATI

La designazione dei Delegati (rappresentanti di un Gruppo federato), formulata su carta intestata dell’Associazione e debitamente sottoscritta dal Presidente del Gruppo, dovrà essere attribuita a numero 4 (quattro) Soci maggiorenni, al fine di assicurare la partecipazione alle Assemblee di almeno 2 (due) mandatari del Gruppo.

Solo eccezionalmente e per una sola volta in un anno, nel caso di impossibilità della prescritta presenza dei due Delegati, è ammessa la delega ad un ulteriore Socio Delegato, controfirmata dal Presidente del Gruppo.

In caso di votazione alle Assemblee, ad ogni Gruppo competerà comunque un solo voto, qualsiasi sia il numero dei suoi delegati presenti, due soli dei quali possono votare.

6) GLI INCARICATI

La procedura di elezione degli Incaricati si conclude nelle Assemblee a seguito della presentazione delle liste che comprendono l’intero staff, formulate per iscritto dai singoli Gruppi federati e raccolte da una Commissione Elettorale, composta da tre elementi scelti dai Gruppi o dall’Organo di Controllo se costituito. Nelle schede di votazione figurano pertanto gli incarichi del Presidente, del Vicepresidente, dei cinque Consiglieri, del Tesoriere e dell’eventuale Organo di Controllo. Risultano eletti coloro che nei singoli incarichi hanno ricevuto il maggior numero di voti. Nel verbale debbono figurare chiaramente anche i nominativi dei non eletti agli incarichi, con il numero di voti ricevuti.

Nel momento in cui accettano gli incarichi elettivi loro conferiti dalle Assemblee, tutti gli Incaricati rinunciano alla eventuale delega di rappresentanza del proprio Gruppo, che pertanto provvederà a una designazione suppletiva.

6.a. Tesoriere

Incaricato eletto dalle Assemblee, il Tesoriere cura l’esazione dei crediti e il pagamento dei debiti della Federazione, redige il bilancio consuntivo e, su indicazioni del CD, quello preventivo, da sottoporre all’eventuale Organo di Controllo prima delle Assemblee; cura i contatti con il consulente fiscale. È responsabile della conservazione dei fondi federali e della correttezza delle operazioni contabili. Dovrà provvedere, in particolare, alla gestione del conto corrente bancario espressamente intestato alla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna, nel quale confluiranno tutte le operazioni di entrata e uscita dei fondi. Autorizzati ad operare disgiuntamente su detto conto sono il Presidente e il Tesoriere.

6.b. Responsabile del Catasto

Il Responsabile del Catasto, nominato dal CD, opera nell’ambito della Commissione Catastale Regionale, di cui è il coordinatore; gestisce la formazione, l’aggiornamento e la conservazione del Catasto Regionale; è inoltre responsabile del materiale cartografico, dell’archivio dati e delle dotazioni strumentali in uso al Catasto. È rappresentante Regionale del Catasto Speleologico dell’Emilia-Romagna in ambito nazionale.

6.c. Coordinatore delle attività didattiche

L’Incaricato al coordinamento delle attività didattiche cura i rapporti fra le singole Scuole di Speleologia dei Gruppi federati; promuove e organizza corsi di aggiornamento culturali e tecnici.

7) LE COMMISSIONI

La FSRER può organizzare al suo interno Commissioni permanenti, Commissioni temporanee e Gruppi di lavoro, allo scopo di promuovere o seguire specifiche attività. Il Presidente della Federazione può partecipare, senza alcuna formalità, alle riunioni delle Commissioni.

7.a. Le Commissioni permanenti

Le Commissioni permanenti sono costituite da un Rappresentante di ogni Gruppo federato e da un coordinatore, nominato dal CD; hanno la stessa durata degli organi elettivi e devono essere rese operative entro un mese dalla nomina. Hanno un proprio regolamento, approvato dal CD.

Sono tenute a redigere un rendiconto della loro attività e a farlo pervenire al CD allo scadere di ogni anno solare. La Commissione permanente costituita alla data di approvazione del presente Statuto è la Commissione catastale regionale.

7.b. Le Commissioni temporanee

Le Commissioni temporanee sono istituite dal CD o a seguito della richiesta di almeno un terzo dei Gruppi federati, al fine di curare attività o ricerche particolari. Esse sono formate da un rappresentante di ogni Gruppo federato che ritenga opportuno partecipare, designato dai Gruppi stessi. La loro durata e il coordinatore sono fissati dal CD in occasione dell’istituzione della Commissione. La Commissione relaziona in merito alla propria attività almeno due volte all’anno o quando richiesto dal CD.

7.c. Gruppi di lavoro

I Gruppi di lavoro sono costituiti da almeno cinque Soci appartenenti ad almeno tre Gruppi federati, liberamente costituitisi in gruppo, o incaricati dal CD di occuparsi di specifiche tematiche. I Gruppi di lavoro sono istituiti a termine, con il compito di relazionare in merito al loro operato alla scadenza del mandato.

8) AMMISSIONE ALLA FSRER

Possono essere ammessi a far parte della Federazione i Gruppi Speleologici in attività da almeno due anni, che hanno sede nel territorio regionale e che presentino domanda, sottoscritta da due Gruppi federati, corredata dai seguenti documenti:

Atto o Delibera costitutiva; Statuto e Regolamento dell’Associazione dai quali risulti che il Gruppo non ha fini di lucro e persegua attività tese all’esplorazione, allo studio e alla tutela del patrimonio carsico e di interesse speleologico; designazione dei responsabili del Gruppo ed elenco nominativo dei Soci.

Sono considerate condizioni essenziali per l’ammissione la documentazione dell’attività svolta nel biennio precedente la data della domanda di ammissione e la dimostrata collaborazione con Gruppi già federati nei settori della ricerca speleologica in ambito regionale e per la formazione del Catasto.

Il CD della FSRER ammetterà il Gruppo richiedente in qualità di aggregato, che partecipa a tutti gli effetti all’attività della Federazione eccetto le cariche sociali e senza il diritto al voto. Tale ammissione dovrà essere ratificata dall’Assemblea a maggioranza semplice. Trascorsi due anni da tale data, il CD e l’eventuale Organo di Controllo valuteranno la documentazione dell’attività condotta nel biennio precedente e sulla scorta di tali atti presenteranno all’Assemblea la proposta di ammissione definitiva, che potrà essere accolta ottenendo la maggioranza dei due terzi dei Gruppi federati.

9) DECADENZA DALL’APPARTENENZA ALLA FSRER

Potranno essere considerati decaduti dall’appartenenza alla Federazione i Gruppi che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • violazione dello Statuto o del Regolamento federale se adottato;
  • fatti gravi o concludenti avverso gli scopi della Federazione;
  • utilizzazione indebita o non autorizzata del lavoro comune, con speciale riguardo ai dati e agli elaborati catastali; abuso del titolo di appartenenza alla FSRER;
  • indebita ingerenza nei contatti per i quali la FSRER ha mandato esclusivo di rappresentanza;
  • per gravi negligenze riferite alle norme di sicurezza in grotta, e ciò in particolare nel corso dello svolgimento di attività didattiche;
  • attività o comportamenti dannosi nei confronti dell’ambiente carsico o di interesse speleologico;
  • manifesta inattività e mancanza di partecipazione alle iniziative e ai programmi promossi dalla FSRER per due anni consecutivi.
  • mancato versamento della quota associativa annuale decorsi due mesi dal sollecito.

In tali casi il CD, compiuta con l’eventuale Organo di Controllo ogni necessaria e opportuna indagine sui fatti e le circostanze, esporrà all’AGS la proposta di esclusione che dovrà essere approvata da almeno i due terzi dei Gruppi federati.

L’assenza dalle Assemblee per 12 (dodici) mesi consecutivi dei rappresentanti di un Gruppo comporta la sua esclusione di diritto dalla FSRER senza adozione di alcuna delibera.

Il Gruppo escluso o decaduto potrà essere riammesso, a tutti gli effetti, a far parte della FSRER due anni dopo la data del provvedimento di esclusione o di decadenza, alle condizioni espresse nell’articolo 8.

10) DURATA E SCIOGLIMENTO DELLA FSRER

La durata della Federazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

È esclusa la divisione fra i Gruppi federati.

11) RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.