Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia Romagna

Statuto

1) COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FSRER APS

1.a. Costituzione.
La Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna APS (FSRER APS), libera Associazione senza fini di lucro costituita in Bologna il 3 ottobre 1974, (Atto Notarile A. Bagatti, Modena, Rep. 61224/4523, registrato il 16/06/1977 al numero 3884), e associazione di promozione sociale ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, rappresenta attraverso le proprie strutture elettive o designate i Gruppi Speleologici attualmente federati e svolge i propri compiti istituzionali in base a tale rappresentanza nelle relazioni con Enti pubblici privati, istituti universitari, singoli studiosi e ogni altro ente o organizzazione che si occupi di speleologia anche occasionalmente, in sede locale nazionale e internazionale.
Nelle relazioni speleologiche internazionali (UIS), la FSRER è rappresentata dalla Società Speleologica Italiana.

1.b. Scopi
La FSRER trae origine dalla Commissione Catastale Regionale, costituita nel 1953 dai Gruppi Speleologici dell’Emilia-Romagna al fine di provvedere alla costituzione, alla conservazione ed all’aggiornamento del Catasto delle cavità naturali ed artificiali della Regione. Oltre questo compito istituzionale, la Federazione promuove e coordina le attività di ricerca speleologica nel territorio regionale, le azioni volte alla conoscenza, allo studio, alla protezione ed alla tutela dei beni culturali ambientali e paesaggistici presenti nelle zone carsiche e aree di interesse speleologico, alla valorizzazione delle aree e dei fenomeni carsici e delle cavità artificiali di interesse storico, culturale sociale e antropologico, cura la pubblicazione del Catasto delle cavità naturali ed artificiali della Regione e dei risultati conseguiti dalle ricerche, la diffusione della Speleologia e la prevenzione degli incidenti in grotta.
Promuove e svolge indagini e ricerche scientifiche di carattere speleologico, speleoarcheologico ecc.
Cura la pubblicazione dei risultati conseguiti nelle attività svolte e organizza convegni, congressi, seminari, borse di studio, campi di lavoro, mostre, corsi e ogni altra iniziativa di carattere sociale e culturale inerente alla Speleologia ed all’ambiente di interesse speleologico.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.
In particolare l’associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

2) LEGGE REGIONALE, SEDE E PATRIMONIO DELLA FSRER

La Federazione opera in base al presente Statuto e, nel rapporto con la Regione Emilia-Romagna, in conformità alla L.R. n° 9 del 10 luglio 2006.
La FSRER elegge la propria sede in S. Lazzaro di Savena (BO), Via C. Jussi, 171, Casa Luigi Fantini, Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa.
Il Catasto Regionale delle aree di interesse speleologico, delle cavità naturali e di quelle artificiali di interesse storico e culturale è di proprietà della FSRER; le documentazioni e gli elaborati cartografici che lo compongono sono conservati presso la sede o altro luogo indicato dal Consiglio Direttivo (CD).
Il patrimonio della Federazione è costituito inoltre dai contributi regionali, dalle quote annuali versate entro il mese di marzo di ogni anno dai Gruppi federati, dagli eventuali proventi di attività editoriali o didattiche, di ricerche e studi, nonché da prestazioni e consulenze tecnico-ambientali prodotte direttamente o tramite i Gruppi federati. In nessun caso la Federazione tutelerà o promuoverà interessi economici, politici o sindacali delle componenti federate. E’ espressamente esclusa la remunerazione degli incarichi e delle prestazioni, anche professionali, svolte dai Soci dei Gruppi federati in nome e per conto della FSRER. E’ inoltre esclusa la distribuzione ai Gruppi federati, anche in modo indiretto, degli utili, degli avanzi di gestione, di riserve e capitali durante la vita della Federazione ed anche nel caso di suo scioglimento.
La FSRER, tramite il suo CD, può in ogni modo delegare uno o più Gruppi federati a dare esecuzione a programmi, interventi o consulenze tecnico scientifiche per conto della Federazione.
La FSRER può stipulare contratti, convenzioni, accordi di reciprocità o collaborazione, permanente o temporanea, con altri Enti pubblici o privati, gestire direttamente o partecipare, assieme a società anche di capitali, alla gestione di aree di interesse speleologico che hanno scopi affini agli interessi della FSRER, assumere iniziative di tutela giuridica e giudiziaria dell’ambiente carsico e di interesse speleologico; svolgere attività di tutela, conservazione, ripristino ambientale e cura degli ambienti carsici e di interesse speleologico; proporre linee guida, normative o regole amministrative su tematiche di tutela dell’ambiente carsico e di interesse speleologico, compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. La FSRER si dota inoltre di tutti gli strumenti tecnici, politici ed amministrativi ritenuti utili al raggiungimento dei fini sociali. La FSRER svolge la propria azione e utilizza le risorse economiche per attività svolte nell’ambito regionale o ad esse strettamente correlate. Uno, o più Gruppi Speleologici federati insieme, possono essere delegati a svolgere, in tutto o in parte, incarichi o interventi assunti dalla FSRER.

3) APPARTENENZA ALLA FSRER

La FSRER non assume responsabilità di sorta nei confronti dei Gruppi Speleologici federati o partecipanti alle attività da lei promosse od organizzate. Chiunque svolga incarichi direttivi in seno all’Associazione non è, a causa di ciò, responsabile dei danni materiali o fisici che in qualunque modo possano subire i Gruppi Speleologici federati o partecipanti ad attività promosse, organizzate o condotte dalla FSRER e/o dai suoi Gruppi Speleologici federati . Qualunque responsabilità civile o penale ricadrà su colui o coloro che vi abbiano dato causa e che ne abbiano colpa manifesta e dimostrata.
I Gruppi Speleologici federati non possono partecipare, come rappresentanti della FSRER, a manifestazioni, riunioni o a congressi e altre iniziative, se non a ciò espressamente designati dal Presidente della FSRER sentito il Consiglio Direttivo.
I Gruppi Speleologici federati hanno il dovere di operare fra loro in stretta collaborazione, seguendo i programmi elaborati e partecipando alle attività promosse dalla Federazione.
I Gruppi Speleologici federati conserveranno la propria autonomia amministrativa ed operativa in ogni ambito e possono liberamente operare a livello nazionale ed internazionale se in coerenza con gli scopi sociali della FSRER.

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I Gruppi federati hanno stessi diritti e stessi doveri.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i Gruppi speleologici fondatori e tutti coloro che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3a) Diritti e doveri dei Gruppi speleologici federati
I Gruppi speleologici federati hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo; il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I Gruppi speleologici federati sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

4) ORGANI DELLA FSRER

Sono organi della Federazione: l’Assemblea Generale dei Gruppi Federati, il Consiglio Direttivo (CD), il Presidente, l’Orano di controllo (qualora la normativa lo imponesse D.lgs. 117/17).

4.a. Le Assemblee
L’Assemblea dei Gruppi Speleologici federati può essere:

  • ordinaria convocata dal CD almeno due volte l’anno di cui una entro i primi quattro mesi dell’anno per l’approvazione del rendiconto annuale;
  • straordinaria: convocata dal CD, dall’eventuale Collegio Sindacale (CS) o a seguito della richiesta di almeno la metà dei Gruppi Federati. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Nelle Assemblee i Gruppi Federati sono rappresentati da due Soci come indicato al successivo punto 5; possono inoltre partecipare in qualità di uditori altri soci del gruppo. Essi esprimono congiuntamente un solo voto in nome e per conto dell’Associazione rappresentata. Le Assemblee sono convocate con comunicazione scritta contenente gli argomenti iscritti all’OdG, la data, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione. L’avviso dovrà essere inoltrato ai Gruppi Speleologici federati almeno 15 gg. prima della data fissata mediante posta elettronica o altro mezzo.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione qualora siano presenti la maggioranza dei Gruppi Federati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte con voto palese a maggioranza semplice dei Gruppi Federati presenti; lo scrutinio segreto dei voti è ammesso unicamente per le procedure di elezione degli incaricati. Le deliberazioni assunte con le maggioranze richieste, qualora siano conseguenza di discussioni previste nei punti iscritti all’O.d.G., saranno impegnative per tutti i Gruppi federati. I verbali delle riunioni dovranno contenere solo le deliberazioni assunte e, in forma concisa, le eventuali dichiarazioni il cui inserimento sia stato espressamente richiesto dai Delegati.

4.a.1. L’Assemblea Generale Ordinaria
Compete all’Assemblea Generale Ordinaria (AGO): 1) l’approvazione della relazione sulle attività condotte dal CD e dalla FSRER; 2) La formulazione di proposte ed indirizzi per la gestione generale della Federazione; 3) l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi; 4) la ratifica dell’ammissione o del decadimento di un Gruppo Speleologico proposte dal CD; 5) la discussione ed ogni deliberazione in merito agli argomenti iscritti all’OdG e a quelli inseriti nella voce “varie ed eventuali”, purché queste ultime non comportino modifiche a quanto già deliberato, o variazioni di bilancio; 6) l’elezione del Presidente, del Vicepresidente, dei cinque Consiglieri del CD, del Tesoriere e dell’eventuale CS.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Gruppi speleologici federati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

4.a.2. L’Assemblea Generale Straordinaria
Spetta all’Assemblea Generale Straordinaria (AGS) ogni decisione inerente a questioni Statutarie o Regolamentari, ivi compreso lo scioglimento della FSRER e l’inserimento di modifiche o integrazioni allo Statuto ed al Regolamento, se adottato. Qualora si verifichino le dimissioni del Presidente e del Vicepresidente, o della metà più uno dei Consiglieri, l’AGS, ovvero il Segretario o il membro più anziano del CD rimasto in carica, oppure, se costituito, il CS hanno la facoltà di procedere a nuove elezioni mediante AGS convocata entro 33 gg..
L’OdG dell’AGS non può prevedere l’inserimento della voce “varie ed eventuali”.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

4.b. Il Consiglio Direttivo
Il CD espleta l’incarico per la durata di tre anni, è l’organo direttivo ed esecutivo della Federazione e ne fanno parte i cinque Consiglieri, il Presidente ed il Vicepresidente, Soci maggiorenni iscritti ai Gruppi federati. Nel CD non possono essere presenti più di due Soci appartenenti allo stesso Gruppo federato.
Il CD opera in base alle linee di sviluppo dell’attività ed ai programmi deliberati in Assemblea e non può assumere decisioni che prevedano spese eccedenti la disponibilità del bilancio. Nomina nel proprio ambito il Segretario, con compiti di coordinamento e collegamento. Alle riunioni del CD possono prendere parte il Tesoriere e il Responsabile del Catasto, senza diritto al voto. Le riunioni del CD sono valide qualora sia presente la metà più uno degli Incaricati (Presidente, Vicepresidente e Consiglieri); le deliberazioni, espresse palesemente, vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso di parità del numero di voti favorevoli o contrari espressi, il voto del Presidente è determinante. La responsabilità finanziaria e fiscale si intende delegata temporaneamente al CD nei limiti del suo mandato e del bilancio preventivo approvato dai Gruppi Federati in Assemblea; questi ultimi restano collegialmente responsabili, in solido della gestione finanziaria e fiscale della Federazione, nonché dell’amministrazione del suo patrimonio. I Consiglieri debbono accettare l’incarico in sede di Assemblea, al momento della comunicazione dell’esito delle elezioni, dichiarandosi con ciò disponibili ad assolvere funzioni esecutive e non meramente consultive. Di ogni riunione del CD viene redatto apposito verbale che viene trasmetto ai rappresentanti dei Gruppi federati.

4.c. Il Presidente
Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Federazione, firma per essa ed è, con il Tesoriere, l’unico ad avere accesso al conto corrente bancario della FSRER. Convoca il CD, tramite il Segretario, ogniqualvolta lo ritenga necessario e in ogni caso qualora ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o il Tesoriere, o l’eventuale Collegio Sindacale. Svolge tutte le attività urgenti che ritiene opportune in attesa di riferire compiutamente al Consiglio Direttivo.

4.d. Il Vicepresidente
Espleta tutte le mansioni del Presidente, in sua assenza.

4.e. Il Collegio Sindacale
Il CS, se nominato, è composto da tre Sindaci, ha incarico triennale. Ha il compito di verificare la correttezza dell’amministrazione finanziaria e contabile della Federazione ed il rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Si riunisce almeno trimestralmente o come da norme vigenti e prima delle AGO, per potervi esporre le risultanze dei controlli effettuati o riferire in merito a questioni sottoposte al suo vaglio. Si riunisce inoltre prima di ogni AGS. Ha accesso senza alcuna formalità alle riunioni del CD, che hanno all’ordine del giorno argomenti strettamente riguardanti le competenze del CS qualora il CS stesso lo ritenga necessario. Nel caso in cui per legge si debba nominare l’Organo di controllo di cui al successivo punto 4.g, il Collegio Sindacale verrà sostituito dall’Organo di Controllo stesso.

4.f. Il Segretario
Ha il compito di diramare le convocazioni delle Assemblee, conservando traccia delle comunicazioni di avvenuta ricezione, di curare il collegamento e il coordinamento fra il CD ed i Gruppi Federati e fra il CD e le Commissioni. Si occupa inoltre di redigere i verbali delle assemblee e di trasmetterli ai Gruppi Federati. In caso di sua assenza Il verbale sarà redatto dal consigliere più giovane presente all’assemblea.

4.g. Organo di controllo
È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
L’Organo di Controllo, se nominato:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5) RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI FEDERATI

La designazione dei Delegati (rappresentanti di un Gruppo federato), formulata su carta intestata dell’Associazione e debitamente sottoscritta dal Presidente o dal responsabile del Gruppo, dovrà essere attribuita a numero 4 (quattro) Soci maggiorenni, al fine di assicurare la partecipazione alle Assemblee di almeno 2 (due) mandatari del Gruppo.
Solo eccezionalmente e per una sola volta in un anno, nel caso di impossibilità della prescritta presenza dei due Delegati, è ammessa la delega ad un ulteriore soci Delegato, controfirmata dal Presidente del Gruppo.
In caso di votazione alle Assemblee, ad ogni Gruppo competerà comunque un solo voto, qualsiasi sia il numero dei suoi delegati presenti, due soli dei quali possono prendere la parola e votare.

6) GLI INCARICATI

La procedura di elezione degli Incaricati si conclude nelle Assemblee a seguito della presentazione delle liste che comprendano l’intero staff, formulate per iscritto dai singoli Gruppi federati e raccolte da una Commissione Elettorale, composta da tre elementi scelti dai Gruppi o dal CS se costituito. Nelle schede di votazione figurano pertanto gli incarichi del Presidente, del Vicepresidente, dei cinque Consiglieri, del Tesoriere e dell’eventuale CS. Risultano eletti coloro che nei singoli incarichi hanno ricevuto il maggior numero di voti. Nel verbale debbono figurare chiaramente i nominativi dei non eletti agli incarichi, con il numero di voti ricevuti.
Nel momento in cui accettano gli incarichi elettivi loro conferiti dalle Assemblee, tutti gli Incaricati rinunciano alla eventuale delega di rappresentanza del proprio Gruppo, che pertanto provvederà ad una designazione suppletiva.

6.a. Tesoriere
Incaricato eletto dalle Assemblee, il Tesoriere cura l’esazione dei crediti ed il pagamento dei debiti della Federazione, redige il bilancio consuntivo e, su indicazioni del CD, quello preventivo, da sottoporre all’eventuale CS prima delle Assemblee; cura i contatti con il consulente fiscale. E’ responsabile della conservazione dei fondi federali e della correttezza delle operazioni contabili. Dovrà provvedere, in particolare, alla gestione del conto corrente bancario espressamente intestato alla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna, nel quale confluiranno tutte le operazioni di entrata ed uscita dei fondi. Autorizzati ad operare disgiuntamente su detto conto saranno il Presidente ed il Tesoriere.

6.b. Responsabile del Catasto
Il Responsabile del Catasto, nominato dal CD, opera nell’ambito della Commissione Catastale Regionale, di cui é il coordinatore; gestisce la formazione, l’aggiornamento e la conservazione del Catasto Regionale; é inoltre responsabile del materiale cartografico, dell’archivio dati e delle dotazioni strumentali in uso al Catasto. E’ rappresentante Regionale del Catasto Speleologico dell’Emilia-Romagna in ambito nazionale.

6.c. Coordinatore delle attività didattiche
L’incaricato al coordinamento delle attività didattiche cura i rapporti fra le singole Scuole di Speleologia dei Gruppi federati; promuove ed organizza corsi di aggiornamento culturali e tecnici.

7. LE COMMISSIONI
La FSRER può organizzare al suo interno Commissioni permanenti, Commissioni temporanee e Gruppi di lavoro, allo scopo di promuovere o seguire specifiche attività. Il Presidente della federazione può partecipare, senza alcuna formalità, alle riunioni delle Commissioni.

7.a. Commissioni permanenti
Le Commissioni permanenti sono costituite da un Rappresentante di ogni Gruppo federato e da un coordinatore, nominato dal CD; hanno la stessa durata degli organi elettivi e devono essere rese operative entro un mese dalla nomina. Hanno un proprio regolamento, approvato dal CD.
Sono tenute a redigere un rendiconto della loro attività e a farlo pervenire al CD allo scadere di ogni anno solare. La Commissione permanente costituita alla data di approvazione del presente Statuto è la Commissione catastale regionale.

7.b. Le Commissioni temporanee
Le Commissioni temporanee sono istituite dal CD o a seguito della richiesta da 1/3 dei Gruppi federati, al fine di curare attività o ricerche particolari. Esse sono formate da un rappresentante di ogni Gruppo federato che ritenga opportuno partecipare e, designato dai Gruppi stessi. La loro durata e il coordinatore è fissata dal CD in occasione dell’istituzione della Commissione. La Commissione relaziona in merito alla propria attività almeno due volte all’anno o ogni qualvolta gli viene richiesto dal CD.

7.c. Gruppi di lavoro
I Gruppi di lavoro sono insiemi costituiti da almeno cinque Soci appartenenti ad almeno tre Gruppi federati, liberamente costituitisi in gruppo, o incaricati dal CD di occuparsi di specifiche tematiche. I gruppi di lavoro sono istituiti a termine, con il compito di relazionare in merito al loro operato alla scadenza del mandato.

8) AMMISSIONE ALLA FSRER

Possono essere ammessi a far parte della Federazione i Gruppi Speleologici in attività da almeno due anni, che hanno sede nel territorio regionale e che presentino domanda, sottoscritta da due Gruppi federati, corredata dai seguenti documenti:
Atto o Delibera costitutiva; Statuto e Regolamento dell’Associazione dai quali risulti che il Gruppo non ha fini di lucro e persegua attività tese all’esplorazione, allo studio ed alla tutela del patrimonio carsico e di interesse speleologico; designazione dei responsabili del Gruppo ed elenco nominativo dei soci.
Sono considerate condizioni essenziali per l’ammissione la documentazione dell’attività svolta nel biennio precedente la data della domanda di ammissione e la dimostrata collaborazione con Gruppi già federati nei settori della ricerca speleologica in ambito regionale e per la formazione del Catasto.
Il CD della FSRER ammetterà il Gruppo richiedente in qualità di aggregato, che partecipa a tutti gli effetti all’attività della Federazione eccetto le cariche sociali e senza il diritto al voto. Tale ammissione dovrà essere ratificata dall’Assemblea a maggioranza semplice. Trascorsi due anni da tale data, il CD e l’eventuale CS valuteranno la documentazione dell’attività condotta nel biennio precedente e sulla scorta di tali atti presenteranno all’Assemblea la proposta di ammissione definitiva, che potrà essere accolta ottenendo la maggioranza del 2/3 dei Gruppi Federati.

9) DECADENZA DALL’APPARTENENZA ALLA FSRER

Potranno essere considerati decaduti dall’appartenenza alla Federazione i Gruppi che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • violazione dello Statuto o del Regolamento federale se adottatto;
  • fatti gravi o concludenti avverso gli scopi della Federazione;
  • utilizzazione indebita o non autorizzata del lavoro comune, con speciale riguardo ai dati ed agli elaborati catastali; abuso del titolo di appartenenza alla FSRER;
  • indebita ingerenza nei contatti per i quali la FSRER ha mandato esclusivo di rappresentanza;
  • per gravi negligenze riferite alle norme di sicurezza in grotta, e ciò in particolare nel corso dello svolgimento di attività didattiche;
  • attività o comportamenti dannosi nei confronti dell’ambiente carsico o di interesse speleologico;
  • manifesta inattività e mancanza di partecipazione alle iniziative ed ai programmi promossi dalla FSRER per due anni consecutivi.

In tali casi il CD, compiuta con l’eventuale CS ogni necessaria ed opportuna indagine sui fatti e le circostanze, esporrà all’AGS la proposta di esclusione che dovrà essere approvata da almeno i 2/3 dei Gruppi federati.
L’assenza dalle assemblee per 12 (dodici) mesi consecutivi, dei rappresentanti di un Gruppo, comporta la sua esclusione di diritto dalla FSRER senza adozione di alcuna delibera.
Il Gruppo escluso o decaduto potrà essere riammesso, a tutti gli effetti, a fare parte della FSRER due anni dopo la data del provvedimento di esclusione o di decadenza, alle condizioni espresse nell’articolo 8.

10) DURATA E SCIOGLIMENTO DELLA FSRER

La durata della Federazione è illimitata. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, alla Società Speleologica Italiana essendo la stessa organizzazione senza fini di lucro e con fini analoghi alla FSRER, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
E’ esclusa la divisione fra i Gruppi federati.

11) RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.